Centro Calabrese di Solidarietà - Catanzaro


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Lavoro Ripartito

     
     
 

CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETA' - CATANZARO

     
     
     
     
     
   

LAVORO RIPARTITO

   
   

(Circ. Min. Lav. 43/98; L.30/03; D. Lgs. 276/03)

   
     
   

Definizione

   
 

Il lavoro ripartito o job sharing è un rapporto di lavoro che prevede lo svolgimento di un'unica ed identica prestazione lavorativa da parte di due soggetti. I lavoratori sono personalmente e direttamente responsabili dell'intera attività lavorativa ed è previsto un vincolo di solidarietà in base al quale i lavoratori coobbligati possono sostituirsi tra di loro nell'adempimento della prestazione lavorativa.

 
     
   

Forma e contenuti del contratto

   
 

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta al fine di provare alcuni elementi essenziali:

 
 

misura percentuale e collocazione temporale dell'attività lavorativa che

 
   

si prevede verrà svolta da ciascun coobbligato in riferimento al giorno,

 
   

alla settimana al mese o all'anno;

 
 

indicazione del luogo di lavoro, del trattamento economico e normativo

 
   

per ciascun lavoratore;

 
 

misure di sicurezza specifiche in relazione all'attività da prestare.

 
       
 

Facoltà e Obblighi

   
 

I lavoratori hanno la possibilità di decidere discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro o di cambiare la collocazione temporale dell'orario di lavoro.
Per consentire al datore di lavoro di rilevare le assenze i lavoratori devono comunicare in anticipo e con cadenza almeno settimanale l'orario di svolgimento della prestazione. I lavoratori non possono essere sostituiti da una terza persona, a meno che non vengano espressamente autorizzati dal datore di lavoro.

 
     
   

Estinzione del contratto

   
 

Le dimissioni o il licenziamento di uno dei due obbligati comporta l'estinzione del contratto, a meno che, dietro richiesta del datore di lavoro, l'altro lavoratore non si renda disponibile a svolgere l'attività lavorativa integralmente o parzialmente. In questo caso il contratto verrebbe trasformato in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o a tempo parziale.

 
     
   

Disciplina

   
 

Il trattamento economico e normativo del lavoratore ripartito, a parità di mansioni svolte e proporzionalmente all'attività effettivamente prestata, non può essere meno favorevole, rispetto a quello applicato al lavoratore di pari livello. L'importo della retribuzione globale e delle singole voci, così come delle ferie e dei trattamenti per malattia ed infortunio sul lavoro, delle malattie professionali e dei congedi parentali verrà proporzionato alla prestazione eseguita. In attesa della regolamentazione del lavoro ripartito nei CCNL si applica la normativa generale del rapporto di lavoro subordinato.

 
     
   

Diritti sindacali

   
 

Ciascuno dei lavoratori ripartiti ha diritto di partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro per un massimo di 10 ore retribuite che andranno comunque ripartite proporzionalmente in relazione alla prestazione lavorativa effettivamente svolta.

 
     
 

Disposizioni previdenziali

   
 

Riguardo alla assicurazione generale ed obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, all'indennità di malattia e a ogni altra prestazione previdenziale (con esclusione degli assegni familiari) e assistenziale, i lavoratori ripartiti sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale.

 
     
   

SCHEMA LAVORO RIPARTITO (DOWNLOAD)

 
     

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