CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETA' - CATANZARO |
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LAVORO RIPARTITO |
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(Circ. Min. Lav. 43/98; L.30/03; D. Lgs. 276/03) |
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Definizione |
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Il lavoro ripartito o job sharing è un rapporto di lavoro che prevede lo svolgimento di un'unica ed identica prestazione lavorativa da parte di due soggetti. I lavoratori sono personalmente e direttamente responsabili dell'intera attività lavorativa ed è previsto un vincolo di solidarietà in base al quale i lavoratori coobbligati possono sostituirsi tra di loro nell'adempimento della prestazione lavorativa. |
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Forma e contenuti del contratto |
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Il contratto deve essere stipulato in forma scritta al fine di provare alcuni elementi essenziali: |
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misura percentuale e collocazione temporale dell'attività lavorativa che |
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si prevede verrà svolta da ciascun coobbligato in riferimento al giorno, |
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alla settimana al mese o all'anno; |
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indicazione del luogo di lavoro, del trattamento economico e normativo |
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per ciascun lavoratore; |
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misure di sicurezza specifiche in relazione all'attività da prestare. |
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Facoltà e Obblighi |
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I lavoratori hanno la possibilità di decidere discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro o di cambiare la collocazione temporale dell'orario di lavoro. |
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Estinzione del contratto |
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Le dimissioni o il licenziamento di uno dei due obbligati comporta l'estinzione del contratto, a meno che, dietro richiesta del datore di lavoro, l'altro lavoratore non si renda disponibile a svolgere l'attività lavorativa integralmente o parzialmente. In questo caso il contratto verrebbe trasformato in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o a tempo parziale. |
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Disciplina |
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Il trattamento economico e normativo del lavoratore ripartito, a parità di mansioni svolte e proporzionalmente all'attività effettivamente prestata, non può essere meno favorevole, rispetto a quello applicato al lavoratore di pari livello. L'importo della retribuzione globale e delle singole voci, così come delle ferie e dei trattamenti per malattia ed infortunio sul lavoro, delle malattie professionali e dei congedi parentali verrà proporzionato alla prestazione eseguita. In attesa della regolamentazione del lavoro ripartito nei CCNL si applica la normativa generale del rapporto di lavoro subordinato. |
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Diritti sindacali |
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Ciascuno dei lavoratori ripartiti ha diritto di partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro per un massimo di 10 ore retribuite che andranno comunque ripartite proporzionalmente in relazione alla prestazione lavorativa effettivamente svolta. |
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Disposizioni previdenziali |
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Riguardo alla assicurazione generale ed obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, all'indennità di malattia e a ogni altra prestazione previdenziale (con esclusione degli assegni familiari) e assistenziale, i lavoratori ripartiti sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. |
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SCHEMA LAVORO RIPARTITO (DOWNLOAD) |
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