CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETA' - CATANZARO |
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LAVORO INTERMITTENTE |
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L.30/03; D. Lgs. 276/03/ |
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Definizione |
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Il lavoro intermittente, o "a chiamata", è un contratto in base al quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro il quale può utilizzare la sua prestazione lavorativa qualora ne abbia bisogno esclusivamente per attività a carattere intermittente e discontinuo. Le esigenze per le quali è ammesso il ricorso al lavoro intermittente devono essere previste dai CCNL o con apposito Decreto del Ministero del Lavoro. Il contratto può essere stipulato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato |
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Forma del contratto |
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È richiesta la forma scritta esclusivamente per provare: |
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durata e casi di ricorso all'utilizzo del contratto di lavoro intermittente; |
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luogo, modalità della disponibilità eventualmente garantita, e relativo |
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preavviso di chiamata non inferiore ad un giorno; |
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trattamento economico e normativo ed indennità di disponibilità; |
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forme e modi con cui il datore può richiedere la prestazione, modalità di |
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rilevazione della prestazione, tempi e modalità di pagamento della |
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retribuzione e dell'indennità; |
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misure di sicurezza specifiche in relazione all'attività svolta. |
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I datori di lavoro sono obbligati ad informare annualmente le rappresentanze aziendali sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. |
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Casi di divieto |
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Non è possibile ricorrere al lavoro a chiamata: |
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per sostituire lavoratori in sciopero; |
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in caso di licenziamento collettivo, nei 6 mesi precedenti, di lavoratori adibiti |
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alle stesse mansioni; |
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nel caso di riduzione d'orario o di diritto all'assegno di integrazione salariale |
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per lavoratori; |
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nel caso di mancata valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94. |
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Sperimentazione |
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In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche nel caso di prestazioni rese da: |
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soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età; |
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lavoratori con più di 45 anni di età espulsi dal ciclo produttivo o iscritti nelle |
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liste di mobilità e collocamento |
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Indennità di disponibilità |
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La misura dell'indennità mensile, divisibile in quote orarie, è indicata nel contratto e non può essere inferiore a quanto stabilito da apposito decreto ministeriale. L'indennità spetta al lavoratore che garantisce la propria disponibilità a rispondere alla chiamata e viene erogata per i periodi nei quali resta in attesa di utilizzazione. Nel caso in cui la prestazione debba svolgersi il fine settimana, nei periodi delle ferie estive, delle vacanze natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità spetta solo in caso di effettiva utilizzazione. L'indennità di disponibilità, inoltre, è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. |
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Trattamento economico, normativo e previdenziale |
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Il lavoratore ha diritto alla retribuzione solo per i periodi di lavoro effettivo. |
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Impossibilità di rispondere alla chiamata |
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Se il lavoratore in caso di malattia o altro evento si trova nell'impossibilità di rispondere alla chiamata, così come era stato stabilito in contratto, è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro specificando la durata dell'impedimento. |
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