Centro Calabrese di Solidarietà - Catanzaro


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Lavoro Intermittente

     
     
 

CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETA' - CATANZARO

     
     
     
     
   

LAVORO INTERMITTENTE

   
   

L.30/03; D. Lgs. 276/03/

   
     
   

Definizione

   
 

Il lavoro intermittente, o "a chiamata", è un contratto in base al quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro il quale può utilizzare la sua prestazione lavorativa qualora ne abbia bisogno esclusivamente per attività a carattere intermittente e discontinuo. Le esigenze per le quali è ammesso il ricorso al lavoro intermittente devono essere previste dai CCNL o con apposito Decreto del Ministero del Lavoro. Il contratto può essere stipulato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato

 
     
 

Forma del contratto

   
 

È richiesta la forma scritta esclusivamente per provare:

 
 

durata e casi di ricorso all'utilizzo del contratto di lavoro intermittente;

 
 

luogo, modalità della disponibilità eventualmente garantita, e relativo

 
   

preavviso di chiamata non inferiore ad un giorno;

 
 

trattamento economico e normativo ed indennità di disponibilità;

 
 

forme e modi con cui il datore può richiedere la prestazione, modalità di

 
   

rilevazione della prestazione, tempi e modalità di pagamento della

 
   

retribuzione e dell'indennità;

 
 

misure di sicurezza specifiche in relazione all'attività svolta.

 
       
 

I datori di lavoro sono obbligati ad informare annualmente le rappresentanze aziendali sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.

 
     
   

Casi di divieto

   
 

Non è possibile ricorrere al lavoro a chiamata:

 
 

per sostituire lavoratori in sciopero;

 
 

in caso di licenziamento collettivo, nei 6 mesi precedenti, di lavoratori adibiti

 
   

alle stesse mansioni;

 
 

nel caso di riduzione d'orario o di diritto all'assegno di integrazione salariale

 
   

per lavoratori;

 
 

nel caso di mancata valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94.

 
     
   

Sperimentazione

   
 

In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche nel caso di prestazioni rese da:

 
 

soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età;

 
 

lavoratori con più di 45 anni di età espulsi dal ciclo produttivo o iscritti nelle

 
   

liste di mobilità e collocamento

 
     
   

Indennità di disponibilità

   
 

La misura dell'indennità mensile, divisibile in quote orarie, è indicata nel contratto e non può essere inferiore a quanto stabilito da apposito decreto ministeriale. L'indennità spetta al lavoratore che garantisce la propria disponibilità a rispondere alla chiamata e viene erogata per i periodi nei quali resta in attesa di utilizzazione. Nel caso in cui la prestazione debba svolgersi il fine settimana, nei periodi delle ferie estive, delle vacanze natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità spetta solo in caso di effettiva utilizzazione. L'indennità di disponibilità, inoltre, è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

 
     
   

Trattamento economico, normativo e previdenziale

   
 

Il lavoratore ha diritto alla retribuzione solo per i periodi di lavoro effettivo.
Il trattamento economico e normativo, a parità di mansioni svolte, non può essere meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. Il trattamento economico, normativo e previdenziale è proporzionato alla prestazione effettivamente svolta, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle sue singole componenti, delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità e congedi parentali.
Il lavoratore intermittente è computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

 
     
   

Impossibilità di rispondere alla chiamata

   
 

Se il lavoratore in caso di malattia o altro evento si trova nell'impossibilità di rispondere alla chiamata, così come era stato stabilito in contratto, è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro specificando la durata dell'impedimento.
Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto all'indennità. Se il lavoratore omette di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro sulla durata dell'impedimento, l'indennità verrà sospesa per 15 giorni.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione dell'indennità riferita al periodo successivo al rifiuto e un risarcimento del danno arrecato all'azienda in misura stabilita dal CCNL o dal contratto individuale.

 
     

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