Centro Calabrese di Solidarietà - Catanzaro


Vai ai contenuti

Lavoro a Progetto

     
     
 

CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETA' - CATANZARO

     
     
     
     
     
   

IL LAVORO A PROGETTO

   
   

L. 30/03; D. Lgs. 276/03; Circ. Min. Lav. 1/04

 
     
   

Definizione

   
 

Il lavoro a progetto è un contratto di lavoro che consente al lavoratore (collaboratore) di partecipare alla realizzazione di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro, o soltanto ad alcune fasi di esso, secondo quanto stabilito con il datore di lavoro (committente) senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma, indipendentemente dal tempo impiegato e in funzione del risultato. Anche se il collaboratore gestisce in maniera autonoma la propria attività è in ogni caso tenuto al rispetto del coordinamento con l'organizzazione aziendale.
Il lavoro a progetto ha sostituito, nel settore privato, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co. Co. Co.)
Il progetto è un un'attività di lavoro ben identificabile e finalizzata al raggiungimento di un risultato, mentre il programma è un'attività finalizzata al raggiungimento di un risultato parziale destinato ad essere integrato, in vista del risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.

 
     
   

Forma del contratto

   
 

Il lavoro a progetto deve essere stipulato tramite contratto scritto, ai fini della prova dinnanzi al giudice sulla natura contrattuale del rapporto.
Il contratto deve indicare:

 
 

la durata della prestazione di lavoro, che può essere determinata o

 
   

determinabile, ma non a tempo indeterminato;

 
 

la descrizione del progetto specifico o del programma di lavoro, o delle fasi di esso;

 
 

il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, i tempi e le modalità di

 
   

pagamento, nonché le modalità di determinazione di eventuali rimborsi spese;

 
 

le forme di coordinamento delle attività del lavoratore a progetto con

 
   

l'organizzazione aziendale, che in ogni caso non possono essere tali da

 
   

compromettere l'autonomia gestionale del lavoratore;

 
 

le eventuali misure per la tutela e la sicurezza del lavoratore, oltre quelle minime

 
   

garantite dalla legge

 
     
   

Durata e limiti

   
 

La prestazione lavorativa deve essere articolata in un periodo di tempo determinato o determinabile in funzione del progetto o del programma, o della fase di esso, previsto in contratto.
Sono escluse le prestazioni occasionali definite come: rapporti di durata complessiva inferiore ai trenta giorni nell'arco di un anno solare per lo stesso committente e per un compenso inferiore ai 5.000,00 € (D. Lgs. 276/03, art. 61, co.2).
Il lavoratore può stipulare contemporaneamente più contratti di lavoro a progetto, a meno che non sia stabilito diversamente in contratto. In ogni caso non può svolgere attività in concorrenza con i committenti, né diffondere notizie o compiere atti che potrebbero creare pregiudizio per l'attività del committente.

 
     
   

Trattamento economico e assicurativo

   
 

L'ammontare del corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e deve tener conto del compenso che normalmente viene corrisposto per un'analoga prestazione di lavoro autonomo nello stesso luogo di esecuzione del rapporto.
Il committente ha l'obbligo di assicurare il collaboratore all'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e di iscriverlo alla Gestione Separata presso l'INPS a fini previdenziali.

 
     
   

Esclusioni

   
 

Non possono essere assunti con contratto di lavoro a progetto:

 
 

i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni ai quali continua ad applicarsi il

 
   

contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

 
 

i collaboratori che svolgono un'attività qualificabile come "prestazione occasionale";

 
 

i collaboratori di associazioni e società sportive dilettantistiche;

 
 

gli amministratori, i sindaci e partecipanti a collegi di società;

 
 

i percettori di pensione di vecchiaia;

 
 

i professionisti iscritti in appositi albi professionali;

 
 

gli agenti e rappresentanti di commercio.

 
     
   

Diritti del collaboratore

   
 

Il lavoratore ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
Nei casi di infortunio e malattia, il rapporto di lavoro e l'erogazione del corrispettivo sono sospesi. Non è prevista una proroga della durata del contratto che si estingue alla scadenza originariamente prevista.
Ai collaboratori è garantita da parte dell'INPS l'indennità di malattia solo in caso di ricovero ospedaliero.
Il committente può recedere anticipatamente dal contratto se la sospensione per malattia e infortunio ha una durata:

 
 

superiore a un sesto della durata fissata nel contratto (nell'ipotesi di progetto con

 
   

durata determinata);

 
 

superiore a trenta giorni (nell'ipotesi di progetto con durata determinabile).

 
 


Solo nell'ipotesi di sospensione obbligatoria per gravidanza la durata del contratto è prorogata per 180 giorni, o per un periodo maggiore se pattuito tra le parti, è in ogni caso interrotta l'erogazione del corrispettivo durante il periodo di sospensione.
L'indennità di maternità viene erogata dall'INPS per un massimo di 180 giorni

 
     
   

Estinzione del contratto

   
 

Il contratto si risolve con la realizzazione del progetto o del programma, o di una fase di esso, indipendentemente dal termine apposto nel contratto.
Tuttavia il collaboratore e il committente possono recedere prima della scadenza per giusta causa, ossia qualora si verifichi una condizione che non consente la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro. Possono inoltre recedere secondo le cause e le modalità tra loro concordate in contratto o in caso di sospensione per malattia e infortunio che si protragga oltre i limiti.

 
     
   

Collaborazioni atipiche e conversione del contratto

   
 

I rapporti di collaborazione instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
I contratti di collaborazione coordinata e continuativa in corso alla data del 24.10.2003 non riconducibili ad uno specifico progetto o programma di lavoro o fase di esso, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza, ma non oltre il 24.10.2004 (salvo diversi termini stabiliti con appositi accordi di natura sindacale)


 
     
   

SCHEMA LAVORO A PROGETTO (DOWNLOAD)

 
     

BACK

   

Torna ai contenuti | Torna al menu