CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETA' - CATANZARO |
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IL CONTRATTO D'INSERIMENTO LAVORATIVO |
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D. Lgs. 297/02; L. 30/03; D. Lgs. 276/03 |
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Definizione |
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Il contratto di inserimento, che per le aziende private sostituisce il Contratto di Formazione e Lavoro, è un contratto che ha lo scopo di favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di alcune categorie di soggetti, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un particolare contesto lavorativo. |
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Destinatari |
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Possono essere assunti con contratto di inserimento esclusivamente: |
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i soggetti di età compresa fra i 18 e i 29 anni; |
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i disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni; |
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i lavoratori con più di 50 anni che siano privi di un posto di lavoro; |
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i lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non |
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abbiano lavorato per almeno 2 anni; |
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le donne residenti in aree geografiche dove il tasso di occupazione |
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femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il |
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tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile; |
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le persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico |
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Stipulanti |
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I contratti di inserimento possono essere stipulati da: |
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Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; |
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Gruppi di imprese; |
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Associazioni professionali, socio-culturali, sportive; |
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Fondazioni; |
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Enti di ricerca, pubblici e privati; |
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Organizzazioni e associazioni di categoria. |
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Limiti all'utilizzo del contratto |
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Per poter stipulare un contratto di inserimento il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento era scaduto nei 18 mesi precedenti. |
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i lavoratori licenziati per giusta causa; |
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quelli che si sono dimessi o che abbiano rifiutato di rimanere in servizio con un |
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contratto a tempo indeterminato; |
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i lavoratori che non hanno superato il periodo di prova; |
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i contratti non trasformati a tempo indeterminato in misura pari a 4 contratti. |
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Durata |
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Il contratto di inserimento ha una durata minima di 9 e massima di 18 mesi. Tale limite alla durata può essere elevato a 36 mesi se l'assunzione riguarda soggetti riconosciuti affetti da un handicap grave. |
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Il progetto di inserimento |
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Per poter instaurare un contratto di inserimento, tra datore di lavoro e lavoratore deve essere definito un progetto individuale che assicuri al lavoratore l'acquisizione delle competenze necessarie per l'ingresso nel contesto lavorativo in cui opera l'azienda. Le regole per la definizione dei progetti individuali di inserimento, con riferimento in modo particolare all'aspetto formativo, sono determinate dalla contrattazione collettiva a livello nazionale, regionale o aziendale o da apposito Decreto Ministeriale. |
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Disciplina |
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La disciplina applicata al contratto di inserimento è la stessa prevista per i contratti a tempo determinato dal D. Lgs. 368/01, salvo nuove e diverse regolamentazioni stabilite nei CCNL. |
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Forma |
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Il contratto di inserimento deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l'indicazione del progetto individuale di inserimento. In manca della forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. |
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Incentivi |
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Il datore di lavoro che ricorre al contratto di inserimento può godere di incentivi: Contributivi: i contributi previdenziali e assistenziali, l'assicurazione INAIL, a carico del datore di lavoro sono previsti in misura ridotta. Al contratto di inserimento in attesa di una regolamentazione specifica, si applicano le stesse agevolazioni previste per il Contratto di Formazione e Lavoro;
Gli incentivi di tipo contributivo non possono essere applicati se l'assunzione riguarda lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Retributivi: è consentito l'inquadramento del lavoratore fino a due livelli inferiore a quello della categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il progetto di inserimento;
Normativi: gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e CCNL per l'applicazione di particolari normative e istituti.
Per i lavoratori che usufruiscono almeno da 12 mesi del trattamento speciale di disoccupazione si applicano le norme sul contratto di reinserimento previste dalla L. 223/91 in quanto più favorevoli. |
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SCHEMA DI CONTRATTO D'INSERIMENTO LAVORATIVO (DOWNLOAD) |
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SCHEMA DI LAVORO A CHIAMATA (DOWNLOAD) |
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MINI COCOCO (DOWNLOAD) |
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