Centro Calabrese di Solidarietà - Catanzaro


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Apprendistato

     
     
 

CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETA' - CATANZARO

     
     
     
     
   

L'APPRENDISTATO

   
     
 

L. 25/55, L. 56/87, L. 196/97, D.M. 08/04/98, L. 144/99, L. 263/99,
Circ. Min. Lav. 05/01/00, D.P.R. 257/00, D.M. 16/5/01, L.R. 12/01,
D. Lgs. 297/02, L. 30/03, L. 53/03, D. Lgs 276/03

   
     
 

Definizione

   
 

L'apprendistato è un rapporto di lavoro con finalità formativa pertanto l'imprenditore è obbligato a impartire, o a far impartire all'apprendista assunto alle proprie dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. La finalità formativa del contratto deve essere garantita, anche tramite formazione esterna, dall'azienda all'apprendista che deve comunque prestare la propria opera nell'impresa medesima.

 
     
 

Tipologie contrattuali

   
 

La legge individua tre tipologie di apprendistato (art. 47 Dlgs 276/03):
Tipo A: apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
Tipo B: apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso la formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
Tipo C: apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

 
     
   

Durata

   
 

La durata dell'apprendistato varia a seconda della tipologia:
Tipo A: massimo tre anni, in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti e del bilancio di competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati;
Tipo B: tra i due e i sei anni tenendo conto che la durata viene stabilita dalla contrattazione collettiva in relazione della qualificazione da conseguire;
Tipo C: è stabilita dalle Regioni in accordo con con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, le Università e le altre istituzioni formative per quanto riguarda i profili relativi alla formazione.

 
     
 

Lavoratori

   
 

Ad ogni tipologia di contratto di apprendistato corrisponde una diversa classe di età per poter essere assunti come apprendisti:
Tipo A: gli adolescenti(*) e i giovani;
Tipo B e Tipo C: soggetti fra i 18 anni e i 29, con la possibilità di stipulare il contratto già a 17 anni se l'apprendista è in possesso di una qualifica professionale acquisita ai sensi della L. 53/03.

 
 

(*) Si intende per "adolescenti": i minori in età compresa tra i 15 ei 18 anni e per "giovani": i soggetti di età superiore ai 18 anni e fino ai 25 compiuti, o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino ai 29 anni compiuti (D.Lgs 297/02, art. 1).

 
     
   

Datori di lavoro

       
 

Possono assumere con contratto di apprendistato i datori di lavoro appartenenti a qualunque settore di attività che rispettino i seguenti limiti numerici:

 
 

gli apprendisti assunti non possono superare il 100% dei lavoratori specializzati

 
   

e qualificati in servizio presso lo stesso datore di lavoro;

 
 

il numero degli apprendisti non può essere superiore a 3, se il datore non ha

 
   

alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o comunque ne

 
   

abbia meno di 3;

 
 

nel settore artigiano, vigono particolari limitazioni in base alla tipologia e

 
   

all'organizzazione delle produzioni, nonché al numero dei dipendenti (art. 4

 
   

legge 443/85 e DPR 537/64).

 
     
 

Limiti numerici per le imprese artigiane

 
     
 

Tipologia di organizzazione

Numero di dipendenti e apprendisti

 
 

 
 


Impresa che non lavora in serie

 

massimo 9 dipendenti, compresi gli apprendisti fino a 5 unità, oppure fino a 12 dipendenti se le unità aggiuntive sono apprendisti

 
         
 


Impresa che lavora in serie

 

massimo 9 dipendenti, compresi gli apprendisti fino a 5 unità, oppure fino a 12 dipendenti se le unità aggiuntive sono apprendisti

 
         
 

Impresa del settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura

 

massimo 32 dipendenti compresi gli apprendisti fino a 16 unità, oppure fino a 40 dipendenti se le unità aggiunti ve sono apprendisti

 
         
 

Impresa di trasporto

 

massimo 8 dipendenti

 
         
 


Impresa di costruzioni edili

 

massimo 10 dipendenti con un numero di apprendisti in numero non superiore a 5, i dipendenti possono arrivare a 14, se le unità aggiuntive sono apprendisti

 
         
     
   

Regolamentazione del contratto

   
 

Tipo A e B: è prevista la forma scritta, con l'indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di lavoro e in base agli esiti della formazione aziendale ed extra aziendale. La formazione effettuata viene riportata nel libretto formativo ed è inoltre richiesta la presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

Esiste il divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo e di recedere dal contratto senza giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro può tuttavia recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
Tipo B: esiste la possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti con il tipo A con quelli svolti con il tipo B entro il limite di sei anni.
Tipo C: la regolamentazione è lasciata alle singole Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni di categoria, i sindacati, le Università e le altre istituzioni formative.

 
     
   

Formazione

   
 

Per tutte e tre le tipologie di apprendistato è prevista una formazione sia interna che esterna. La durata e le modalità di erogazione della formazione sono differenti a seconda della tipologia di apprendistato, del profilo formativo di riferimento, della qualifica e delle competenze da acquisire. Per approfondimenti si rimanda alla scheda "La formazione nell'apprendistato".

 
     
   

Agevolazioni

   
 

Contributive: i contributi previdenziali e assistenziali, l'assicurazione INAIL, a carico del datore di lavoro sono previsti in misura ridotta, ma l'erogazione di tali benefici è subordinata alla effettiva partecipazione dell'apprendista alle ore di formazione esterna.

 
     
 

La mancata erogazione della formazione può comportare il pagamento di una sanzione pari alla quota dei contributi agevolati maggiorati del 100% se impedisce il conseguimento della qualifica

 
     
 

Retributive:


è consentito l'inquadramento dell'apprendista fino a due livelli inferiore a quello della categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.

 
     
 

Normative:

gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e CCNL per l'applicazione di particolari normative e istituti.

 
     

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