CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETA' - CATANZARO |
|||||||||||||||||||||
L'APPRENDISTATO |
|||||||||||||||||||||
L. 25/55, L. 56/87, L. 196/97, D.M. 08/04/98, L. 144/99, L. 263/99, |
|||||||||||||||||||||
|
Definizione |
||||||||||||||||||||
L'apprendistato è un rapporto di lavoro con finalità formativa pertanto l'imprenditore è obbligato a impartire, o a far impartire all'apprendista assunto alle proprie dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. La finalità formativa del contratto deve essere garantita, anche tramite formazione esterna, dall'azienda all'apprendista che deve comunque prestare la propria opera nell'impresa medesima. |
|||||||||||||||||||||
|
Tipologie contrattuali |
||||||||||||||||||||
La legge individua tre tipologie di apprendistato (art. 47 Dlgs 276/03): |
|||||||||||||||||||||
Durata |
|||||||||||||||||||||
La durata dell'apprendistato varia a seconda della tipologia: |
|||||||||||||||||||||
|
Lavoratori |
||||||||||||||||||||
Ad ogni tipologia di contratto di apprendistato corrisponde una diversa classe di età per poter essere assunti come apprendisti: |
|||||||||||||||||||||
(*) Si intende per "adolescenti": i minori in età compresa tra i 15 ei 18 anni e per "giovani": i soggetti di età superiore ai 18 anni e fino ai 25 compiuti, o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino ai 29 anni compiuti (D.Lgs 297/02, art. 1). |
|||||||||||||||||||||
Datori di lavoro |
|||||||||||||||||||||
Possono assumere con contratto di apprendistato i datori di lavoro appartenenti a qualunque settore di attività che rispettino i seguenti limiti numerici:
|
|||||||||||||||||||||
|
gli apprendisti assunti non possono superare il 100% dei lavoratori specializzati |
||||||||||||||||||||
e qualificati in servizio presso lo stesso datore di lavoro; |
|||||||||||||||||||||
|
il numero degli apprendisti non può essere superiore a 3, se il datore non ha |
||||||||||||||||||||
alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o comunque ne |
|||||||||||||||||||||
abbia meno di 3; |
|||||||||||||||||||||
|
nel settore artigiano, vigono particolari limitazioni in base alla tipologia e |
||||||||||||||||||||
all'organizzazione delle produzioni, nonché al numero dei dipendenti (art. 4 |
|||||||||||||||||||||
legge 443/85 e DPR 537/64). |
|||||||||||||||||||||
Limiti numerici per le imprese artigiane |
|||||||||||||||||||||
Tipologia di organizzazione |
Numero di dipendenti e apprendisti |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
massimo 9 dipendenti, compresi gli apprendisti fino a 5 unità, oppure fino a 12 dipendenti se le unità aggiuntive sono apprendisti |
||||||||||||||||||||
|
massimo 9 dipendenti, compresi gli apprendisti fino a 5 unità, oppure fino a 12 dipendenti se le unità aggiuntive sono apprendisti |
||||||||||||||||||||
Impresa del settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura |
massimo 32 dipendenti compresi gli apprendisti fino a 16 unità, oppure fino a 40 dipendenti se le unità aggiunti ve sono apprendisti |
||||||||||||||||||||
Impresa di trasporto |
massimo 8 dipendenti |
||||||||||||||||||||
|
massimo 10 dipendenti con un numero di apprendisti in numero non superiore a 5, i dipendenti possono arrivare a 14, se le unità aggiuntive sono apprendisti |
||||||||||||||||||||
Regolamentazione del contratto |
|||||||||||||||||||||
Tipo A e B: è prevista la forma scritta, con l'indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di lavoro e in base agli esiti della formazione aziendale ed extra aziendale. La formazione effettuata viene riportata nel libretto formativo ed è inoltre richiesta la presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate. Esiste il divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo e di recedere dal contratto senza giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro può tuttavia recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. |
|||||||||||||||||||||
Formazione |
|||||||||||||||||||||
Per tutte e tre le tipologie di apprendistato è prevista una formazione sia interna che esterna. La durata e le modalità di erogazione della formazione sono differenti a seconda della tipologia di apprendistato, del profilo formativo di riferimento, della qualifica e delle competenze da acquisire. Per approfondimenti si rimanda alla scheda "La formazione nell'apprendistato". |
|||||||||||||||||||||
Agevolazioni |
|||||||||||||||||||||
Contributive: i contributi previdenziali e assistenziali, l'assicurazione INAIL, a carico del datore di lavoro sono previsti in misura ridotta, ma l'erogazione di tali benefici è subordinata alla effettiva partecipazione dell'apprendista alle ore di formazione esterna. |
|||||||||||||||||||||
La mancata erogazione della formazione può comportare il pagamento di una sanzione pari alla quota dei contributi agevolati maggiorati del 100% se impedisce il conseguimento della qualifica |
|||||||||||||||||||||
Retributive: |
è consentito l'inquadramento dell'apprendista fino a due livelli inferiore a quello della categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. |
||||||||||||||||||||
Normative: |
gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e CCNL per l'applicazione di particolari normative e istituti. |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||